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COME FARE PER

Terre e rocce da scavo

Descrizione:
Sono considerati terre e rocce da scavo, il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera.
In questo ultimo decennio, vi è stata una diversa regolamentazione della gestione che, attualmente, risulta essere la seguente.
E’ escluso dall’ambito della normativa in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, secondo la previsione dell’art. 185 c. 1 lett. c) del Dlgs 152/2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. In questo caso non è richiesto alcuna adempimento.

Come Fare:
Riutilizzo NEL SITO DI PRODUZIONE
Occorre dichiarare in sede di presentazione del progetto la sussistenza delle condizioni di cui dell’art. 185 c. 1 lett. c) del Dlgs 152/2006 mediante compilazione dell’allegato modello “dichiarazione per il riutilizzo di terre e rocce da scavo nel sito di produzione”.

Riutilizzo in SITO DIVERSO DA QUELLO DI PRODUZIONE PER ATTIVITÀ E OPERE NON SOTTOPOSTE A VIA O AD AIA O SOTTOPOSTE A VIA O AD AIA INFERIORE A 6.000 MC:
Occorre inoltrare, una volta presentato o ottenuto il titolo abilitativo edilizio all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.) la dichiarazione prevista dall’art. 41-bis c. 2 della Legge 98/2013.

Riutilizzo in SITO DIVERSO DA QUELLO DI PRODUZIONE PER ATTIVITÀ E OPERE SOGGETTE AD AIA O VIA NEI CANTIERI CON VOLUMI DI SCAVO SUPERIORI A 6.000 MC
Si applica il D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.
Il riutilizzo deve avvenire sulla base di un “Piano di Utilizzo” da inoltrare all’Autorità Competente che autorizza l’esecuzione dell’opera.

Smaltimento presso SITO AUTORIZZATO come rifiuto speciale
Si applica la parte IV del Dlgs 152/2006 e s.m.i.
Per il corretto smaltimento occorre:
1. individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (codice CER 170504)
2. individuare l’eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione che non deve superare i 3 mesi o i 20 mc;
3. effettuare il trasporto mediante ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali o dall’impresa operante previa richiesta all’Albo per il trasporto in conto proprio;
4. emettere Formulario di Identificazione per il trasporto.
La volontà di trattare le terre e rocce da scavo come rifiuti speciali deve essere dichiarata in sede di presentazione del progetto.

Informazioni specifiche:
Sono invece classificati come sottoprodotti e non come rifiuti:
- le terre e rocce da scavo in applicazione del DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA per cantieri superiori a 6000 mc;
- le terre e rocce da scavo in tutti gli altri casi in applicazione dell’art. 41bis della Legge 98/2013.
L’art. 41bis della Legge 98/2013, prevede che il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti che consentono di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all’Arpa territorialmente competente.
Arpa Piemonte ha predisposto una dichiarazione disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/modulistica
L’art. 41bis comma 2 della Legge 98/2013 prevede che la modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione presentata all’Arpa è comunicata entro trenta giorni al Comune del luogo di produzione. Il Comune ha predisposto un fac simile di comunicazione pubblicato al termine della sezione.
Arpa Piemonte richiede che copia della comunicazione inoltrata al Comune, insieme alla copia aggiornata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, venga inoltrata anche al’Arpa territorialmente competente.
Il produttore deve inoltre confermare all’Arpa, e non al Comune, l’avvenuto utilizzo dei materiali da scavo in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, una volta terminate le attività di scavo e riutilizzo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio tecnico (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File wordDichiarazione per il riutilizzo di terre e rocce da scavo nel sito di produzione (33 KB)

File wordComunicazione di modifica gestione terre e rocce da scavo (44,5 KB)

File wordDichiarazione sostitutiva terra e rocce da scavo (78 KB)